Diritto all’oblio oncologico
“Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge 7 dicembre 2023 n. 193, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, la quale introduce il “diritto all’oblio oncologico”.
Per “diritto all’oblio oncologico” si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla legge, tra i quali anche la stipulazione o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi.
Pertanto, dal 2 gennaio 2024, giorno di entrata in vigore della Legge, nei casi in cui per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione vengano richieste dichiarazioni sullo stato di salute, l’Assicurando/Assicurato, non è tenuto a fornire alcun dato relativo a eventuali patologie oncologiche dalle quali è guarito.
Una persona si può considerare guarita da patologia oncologica, secondo la definizione della Legge, quando il trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta di informazioni sul suo stato di salute. Tale periodo è ridotto della metà (5 anni) se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
La Legge, all’articolo n. 5 “Disposizioni transitorie e finali”, prevede l’emanazione di ulteriori decreti attuativi e provvedimenti che saranno pubblicati nell’arco dei prossimi mesi, con lo scopo di completare e specificare il contenuto normativo in termini di applicazione.”
Aggiornamenti in tema di Oblio Oncologico
Dando seguito alle disposizioni di cui all’articolo 5 della Legge 193, con Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, entrato in vigore dal 24 aprile 2024, è stato definito un primo elenco delle patologie oncologiche alle quali si applica un termine ridotto per la maturazione del diritto all’oblio rispetto al limite di dieci anni (o 5 se diagnosi precedente al compimento del 21° anno di età) dalla fine del trattamento.
Le politiche di sottoscrizione delle Compagnie Net e Net Life, nella valutazione dei rischi che considerano lo stato di salute, sono state prontamente adeguate alle modifiche normative più favorevoli agli Assicurandi.
Di seguito si riporta elenco allegato al decreto. Lo stesso potrà essere aggiornato dal Legislatore entro il 31 dicembre di ogni anno, ove necessario.