Reclami
I reclami intesi come dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n.24/2008, art.2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a:
Net Insurance S.p.A. – Ufficio Reclami
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma
Fax: 06.89326.570
Pec: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it
Net Insurance Life S.p.A. – Ufficio Reclami
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma
Fax: 06.89326.570
Pec: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it
Al fine di un’ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati:
- nome, cognome, domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo e-mail
- numero di polizza
- numero di sinistro, qualora aperto
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela
- ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato
La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l’impresa richieda a quest’ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.
Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art.2 lett. t bis).
Qualora il diretto interessato, anche tramite di suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l’Autorità giudiziaria, può rivolgersi a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
Fax: 06.42133206
Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it (in tale ultimo caso, eventuali allegati dovranno essere inviati esclusivamente in formato pdf, e la dimensione del messaggio PEC – allegati compresi – deve essere contenuta entro 5 MB)
La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni:
- dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo email – se disponibile anche indirizzo PEC – eventuale recapito telefonico e/o)
- individuazione del soggetto e dei soggetti di cui si lamenta l’operato
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione/agente e dell’eventuale riscontro fornito della stessa
- ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze.
Per la presentazione del reclamo all’IVASS, sul sito dell’Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo.
Devono essere direttamente inoltrati all’IVASS:
- i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi
- i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del 6 settembre 2005 n. 209 (vendita a distanza)
- i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente
- i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.
Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it).
Per i prodotti ove previsto, è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all’indirizzo https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it), o all’IVASS che provvede all’inoltro dandone notizia al reclamante.